Sez. 3, Sentenza n. 1196 del 03/03/1989 (Rv. 462085 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO ALL'ASSICURATORE - OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - AVVISO DEL SINISTRO ALL'ASSICURATORE - OMISSIONE DOLOSA O COLPOSA - CONSEGUENZE RISPETTIVE.*
Nell'Assicurazione contro i danni, quale è quella per la responsabilità civile di cui all'art. 1917 cod. civ., lo inadempimento dell'Obbligo dell'assicurato di dare all'assicuratore entro tre giorni avviso del sinistro, ai sensi dell'art. 1913 cod. civ., determina la perdita del diritto all'indennità nel caso di inadempimento di cui sia dedotto e dimostrato il carattere doloso, dovendosi in Mancanza presumere un inadempimento colposo per cui l'assicuratore ha soltanto il diritto ad una riduzione della indennità in ragione del pregiudizio effettivamente subito, così come dispone lo art. 1915 cod. civ. che è norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi del successivo art. 1932 cod. civ.. (V 3749/80, mass n 407600; (V 1078/78, mass n 390440; (V 4203/77, mass n 387841; (Conf 3901/74, mass n 372445).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1913, Cod. Civ. art. 1915, Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1932
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)