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Sez. 4, Sentenza n. 1023 del 28/09/2006 Ud. (dep. 17/01/2007) Rv. 236008 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO | Motivo di gravame relativo alla mancata applicazione della continuazione - Obbligo per il giudice di appello di pronunciarsi - Riserva della decisione al giudice dell'esecuzione - Inammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236008-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO

Sussiste l'interesse dell'imputato al ricorso per cassazione per la omessa pronuncia sullo specifico motivo di gravame relativo alla mancata applicazione della continuazione, qualora il giudice di appello abbia omesso di pronunciare sullo stesso. (La Corte ha precisato che, in presenza di correlazione tra motivi di impugnazione e ambito della cognizione e della decisione, non è ammissibile che il giudice possa esimersi da tale compito, riservandone la soluzione al giudice dell'esecuzione e possa, così, sovrapporre all'iniziativa rimessa al potere dispositivo della parte la propria valutazione circa l'opportunità di esaminare o non l'istanza dell'impugnante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)