Sez. 5, Sentenza n. 9311 del 10/02/2009 Ud. (dep. 02/03/2009) Rv. 243166 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO | Condanna passata in giudicato dopo la decisione di primo grado - Obbligo del giudice d'appello di pronunciarsi sulla continuazione - Insussistenza.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - REATO CONTINUATO
Il giudice d'appello non può pronunciarsi sulla richiesta d'applicazione della continuazione con un reato per il quale è intervenuta condanna con sentenza divenuta definitiva dopo la decisione di primo grado, sicchè in tale caso la continuazione può essere riconosciuta solo in sede esecutiva.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)