diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 17050 del 28/07/2014 (Rv. 632574 - 01)

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE | Domanda di restituzione di somma di denaro data a mutuo - Prova del versamento e della causale del versamento - Onere probatorio a carico dell'attore - Modalità di assolvimento e limiti.
Stato
decisa il 2014-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632574-01

MUTUO - ESTINZIONE - RESTITUZIONE DELLA COSA - IN GENERE

La parte che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuta a provare, oltre alla consegna, anche il titolo dal quale derivi l'obbligo di controparte alla restituzione, purchè l'attore fondi la domanda su un particolare contratto, senza formulare neppure in subordine una domanda volta a porre in questione il diritto della controparte di trattenere la somma ricevuta, ferma restando, la necessità che il rigetto della domanda di restituzione sia argomentato con cautela, tenendo conto della natura del rapporto e delle circostanze del caso, idonee a giustificare che una parte trattenga senza causa il denaro indiscutibilmente ricevuto dall'altra.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)