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Sez. 3, Sentenza n. 12119 del 19/08/2003 (Rv. 565953 - 01)

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Prova - Oggetto - Prova dell'avvenuta consegna del denaro - Sufficienza - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565953-01

MUTUO - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

L'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare, ai sensi del primo comma dell'art. 2697 cod. civ., gli elementi costitutivi della domanda, e quindi non solo la consegna, ma anche il titolo della stessa, dal quale derivi l'obbligo della reclamata restituzione, senza che la contestazione del convenuto - il quale, riconoscendo di aver ricevuto la somma, deduca una diversa ragione della dazione di essa - si tramuti in eccezione in senso sostanziale, sì da invertire l'onere della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1813, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)