Sez. 1, Sentenza n. 19667 del 13/09/2006 (Rv. 594137 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI | Rigetto del reclamo proposto dal fallito innanzi al tribunale avverso il provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza di sospensione della vendita - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - ORGANI PREPOSTI AL FALLIMENTO - TRIBUNALE FALLIMENTARE - PROVVEDIMENTI - DECISIONE DEI RECLAMI
Il decreto del Tribunale che rigetta il reclamo proposto dal fallito, ai sensi dell'art. 26 legge fall., avverso il provvedimento del giudice delegato con il quale era stata respinta l'istanza di sospensione della vendita all'incanto di beni compresi nell'attivo del fallimento è ricorribile per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. Tale decreto infatti, pronunziato nell'ambito della giurisdizione esecutiva del processo fallimentare, decide una controversia del tutto analoga all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., con la conseguenza della sua ricorribilità a norma dell'art. 111 Cost. e della legittimazione del fallito come soggetto passivo dell'esecuzione concorsuale.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)