Sez. 1, Sentenza n. 9595 del 18/09/1993 (Rv. 483793 - 01)
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami | Istanza del fallito di sospensione della vendita e di nuova perizia per la valutazione dei beni - Giudice delegato - Rigetto - Tribunale fallimentare - Conferma del rigetto in sede di reclamo - Decreto relativo - Impugnazione con ricorso per cassazione - Inammissibilità.
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Provvedimenti - Decisione dei reclami
Contro il decreto del tribunale fallimentare confermativo, in sede di reclamo, del provvedimento del giudice delegato di rigetto dell'istanza del fallito volta ad ottenere la sospensione della vendita, per l'insufficienza dei prezzi a base d'asta, e l'effettuazione di una nuova perizia per la valutazione dei beni, non può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., difettando il detto decreto del carattere di decisorietà, in quanto la suddetta istanza è volta a sollecitare l'ulteriore esplicazione del potere discrezionale del giudice fallimentare nella determinazione di nuovi prezzi a base, e cioè un provvedimento ordinatorio, non implicante il coinvolgimento di posizioni di diritto soggettivo né la risoluzione di controversie riguardanti diritti di terzi.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 108
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)