Sez. 2, Sentenza n. 7543 del 08/07/1995 (Rv. 493210 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - NOTIFICAZIONE PERSONALE ALLA PARTE | Necessità - Notificazione al procuratore costituito - Nullità - Mancata previsione ex art. 237 cod. proc. civ. - Irrilevanza.
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - DEFERIMENTO - NOTIFICAZIONE PERSONALE ALLA PARTE
L'ordinanza collegiale ammissiva del giuramento decisorio va notificata alla parte personalmente e non al suo procuratore costituito in giudizio e la notifica fatta a quest'ultimo è nulla, in quanto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, anche se la nullità non è comminata dall'art. 237 secondo comma cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 237 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)