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Sez. 3, Sentenza n. 90 del 07/01/1980 (Rv. 403464 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - ORDINANZA AMMISSIVA DEL GIURAMENTO - NOTIFICA PERSONALE ALLA PARTE - NECESSITA - FORME.*
Stato
decisa il 1980-01-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403464-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - NEL CORSO DEL PROCEDIMENTO - ORDINANZA AMMISSIVA DEL GIURAMENTO - NOTIFICA PERSONALE ALLA PARTE - NECESSITA - FORME.*

La notifica degli Atti, che, in deroga al principio sancito dal primo comma dell'art 170 cod proc civ, - come, a termini dell'art 237 cod proc civ, l'ordinanza ammissiva del giuramento - debbono essere notificati personalmente alla parte, va effettuata secondo le norme degli artt 138 e seguenti cod proc civ, non escluse quelle relative alla notifica presso il domiciliatario, e, poiche anche a questa ultima sono applicabili le Disposizioni dell'art 139 cod proc civ, la consegna dell'atto ad una delle persone che si trovano con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati da quest'ultimo articolo (persona di famiglia, addetto alla casa, portiere o vicino di casa) vale come consegna al domiciliatario medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art 141 cod proc civ. (V 4853/78, mass n 394549; (V 1713/77, mass n 385426; (V 263/72, mass n 356085).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 138 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 139 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 141 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 237

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)