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Sez. 1, Sentenza n. 4413 del 09/08/1985 (Rv. 441876 - 01)

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - CONDANNA DELL'ASSICURATORE AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA IN FAVORE DELL'INA - IMPUGNAZIONE DELL'ASSICURATORE MEDESIMO CON ATTO NOTIFICATO AL SOLO DANNEGGIATO - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/441876-01

ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE - CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI (ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - CONDANNA DELL'ASSICURATORE AL PAGAMENTO DI UNA SANZIONE PECUNIARIA IN FAVORE DELL'INA - IMPUGNAZIONE DELL'ASSICURATORE MEDESIMO CON ATTO NOTIFICATO AL SOLO DANNEGGIATO - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e con riguardo alla sentenza che, accogliendo la domanda del danneggiato contro l'assicuratore, ravvisi un comportamento doloso o colposo di quest'ultimo e lo condanni d'ufficio al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore dell'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada, in applicazione dell'art. 3 nono comma del d.l. 23 dicembre 1976 n. 857 (convertito in legge 26 febbraio 1977 n. 39), deve dichiararsi inammissibile l'impugnazione che l'assicuratore medesimo proponga, con limitato riguardo a tale sanzione, con atto notificato nei soli confronti del danneggiato, atteso che la suddetta condanna investe un rapporto obbligatorio al quale è estraneo detto danneggiato, ed il cui soggetto attivo è esclusivamente l'INA (dovendosi escludere un'eventuale legittimazione sia del P.m., mancando un'espressa previsione di legge, sia dell'amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato, non vertendosi in tema di opposizione avverso provvedimento irrogativo della sanzione in via amministrativa).*

Riferimenti normativi: Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)