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Sez. 3, Sentenza n. 8519 del 19/10/1994 (Rv. 488144 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Assicuratore - Condanna d'ufficio al pagamento di una somma di denaro a favore dell'I.N.A. ex art. 3, comma nono, D.L. n. 857 del 1976 - Impugnazione di tale statuizione - Notifica al predetto istituto - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488144-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione automobilistica e con riguardo alla sentenza che accogliendo la domanda del danneggiato contro l'assicuratore ravvisi un comportamento doloso o colposo di quest'ultimo e lo condanni d'ufficio al pagamento di una domma di denaro a favore dell'I.N.A. - Gestione autonoma del fondo di garanzia per le vittime della strada in applicazione dell'art. 3 comma nono D.L. 23 dicembre 1976 n. 857 conv. in legge 26 febbraio 1977 n. 39, deve dichiararsi inammissibile l'impugnazione che l'assicuratore medesimo proponga, con limitato riguardo a tale statuizione, con atto notificato a detto Istituto, che non è parte in causa ma mero destinatario del pagamento, anziché al danneggiato, che avendo agito ed ottenuto il risarcimento del danno, ne era "ab origine" il necessario contraddittore e, quindi, l'unico legittimato passivo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Decreto Legge 23/12/1976 num. 857 art. 3 CORTE COST., Legge 26/02/1977 num. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)