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Sez. L, Sentenza n. 1495 del 26/02/1996 (Rv. 496030 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA | Individuazione - Criteri - Deduzione di prestazioni continuative e coordinate prevalentemente personali - Accertamento del difetto del requisito della continuità e, quindi, della insussistenza di un rapporto di parasubordinazione - Declaratoria di incompetenza - Legittimità - Affidamento di un "opus" unico ad esecuzione non istantanea - Continuità della prestazione - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496030-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER MATERIA

La determinazione della competenza per materia va compiuta con riferimento alla domanda, e cioè alla sostanza della pretesa ed ai fatti posti a suo fondamento, che il giudice può liberamente qualificare sotto l'aspetto giuridico. Pertanto, il giudice del lavoro, fermi gli elementi di fatto dedotti dall'attore come indicativi di un rapporto di collaborazione concretantesi in una prestazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409 n. 3 cod. proc. civ.), ben può escludere la configurabilità del dedotto rapporto di parasubordinazione (e, quindi, la propria competenza) ove dalla stessa esposizione dell'attore risulti il difetto del requisito della continuità della prestazione; che non è ravvisabile nel caso di affidamento di un "opus" unico, sia pure ad esecuzione non istantanea ed ancorché articolato in una serie di atti esecutivi dell'unico incarico.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)