Sez. L, Sentenza n. 8917 del 19/08/1991 (Rv. 473549 - 01)
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per materia | Individuazione - Riferimento alla domanda e non alle contestazioni del convenuto - Necessità - Fattispecie.
Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Giudice competente - Per materia
La determinazione della competenza "ratione materiae" va compiuta con riferimento alla domanda, e cioè alla sostanza della pretesa ed ai fatti posti a fondamento di questa, che il giudice può liberamente qualificare sotto l'aspetto giuridico, mentre le contestazioni sollevate dal convenuto in merito ai fatti addotti dall'attore non rilevano ai fini del giudizio di competenza, potendo incidere solo sul contenuto dell'emananda decisione di merito. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, in ordine all'istanza di sequestro conservativo, contestuale alla domanda di merito per pretese retributive relative ad un rapporto di lavoro subordinato, del quale la convenuta aveva contestato l'esistenza, sostenendo la riferibilità di dette pretese ad un rapporto societario di cui aveva chiesto l'accertamento al tribunale con atto di citazione successivo al ricorso dell'attore).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 473 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)