Sez. 6, Sentenza n. 15161 del 18/03/2014 Cc. (dep. 02/04/2014) Rv. 260881 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE | Intervenuta sentenza favorevole all'estradizione - Emissione di misura coercitiva nella successiva fase amministrativa - Condizioni - Presenza dell'estradando nel territorio dello Stato - Necessità - Esclusione.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - MISURE CAUTELARI - IN GENERE
In tema di estradizione per l'estero, la presenza del destinatario della richiesta nel territorio dello Stato italiano è condizione necessaria per poter avviare il procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, ma non anche durante la fase amministrativa finalizzata all'esecuzione della consegna, dopo la definitività della sentenza favorevole all'accoglimento della domanda, ai fini dell'applicazione di una misura cautelare personale da parte della Corte di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 704 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 714
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)