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Sez. 2, Sentenza n. 1197 del 25/02/1982 (Rv. 419076 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORI - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - PAGAMENTO DEL PREZZO D'UNA COMPRAVENDITA - DOMICILIO DEL VENDITORE AL TEMPO DELLA ESIGIBILITÀ DEL CREDITO - RILEVANZA - SUCCESSIVO TRASFERIMENTO - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1982-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419076-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORI - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO DELLO ADEMPIMENTO - PAGAMENTO DEL PREZZO D'UNA COMPRAVENDITA - DOMICILIO DEL VENDITORE AL TEMPO DELLA ESIGIBILITÀ DEL CREDITO - RILEVANZA - SUCCESSIVO TRASFERIMENTO - ININFLUENZA.*

Al fine della Determinazione della Competenza territoriale, nelle cause concernenti il pagamento del prezzo di una compravendita, poiché, ai sensi dell'art. 1498, terzo comma, cod. civ., detto pagamento, ove non debba aver luogo al momento della consegna, va effettuato al domicilio che il venditore ha al tempo in cui diventa esigibile il relativo credito, a tale domicilio occorre avere riguardo per l'individuazione del locus destinatae solutionis, a nulla rilevando il successivo trasferimento dello stesso altrove.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1498, Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)