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Sez. 2, Sentenza n. 2361 del 02/02/2007 (Rv. 594747 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE | Tempo dell'adempimento - Assenza di pattuizioni od usi diversi - Al momento della consegna - Mancanza - Conseguenze - Pagamento al domicilio del creditore - Necessità - Mora "ex re" - Sussistenza - Interessi di mora - Decorrenza - Dalla consegna - Mancata prova di tale momento - Dalla richiesta.
Stato
decisa il 2007-02-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594747-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - PREZZO - PAGAMENTO - IN GENERE

Ai sensi dell'articolo 1498 cod. civ., il pagamento del prezzo della vendita, in mancanza di pattuizioni od usi diversi, deve avvenire contestualmente all'atto della consegna. Ne consegue che, ove il pagamento non avvenga in tale momento, lo stesso va effettuato al domicilio del creditore, senza necessità di costituzione in mora come stabilito dall'articolo 1219, secondo comma, numero 3, cod. civ., anche gli interessi di mora decorrono dalla consegna, e solo se ove il tempo della consegna non sia accertato dalla richiesta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219 com. 2 n. 3, Cod. Civ. art. 1498

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)