Sez. L, Sentenza n. 5029 del 02/03/2009 (Rv. 607685 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA) | Regione Puglia - Corrispettivi delle prestazioni specialistiche erogate dalle strutture sanitarie accreditate - Art. 25, comma 5, della legge n. 549 del 1995 - Potere delle Regioni di disciplina del sistema di remunerazione delle prestazioni - Decorrenza delle tariffe regionali - Dal momento della adozione del relativo atto di determinazione - Retroattività - Esclusione.
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - CONVENZIONI (MEDICI, AMBULATORI, ISTITUTI DI CURA)
In tema di corrispettivi delle prestazioni specialistiche erogate dalle strutture sanitarie accreditate nell'ambito del territorio della Regione Puglia, poiché l'art. 25, comma 5, della legge n. 549 del 1995 demanda alle Regioni la disciplina del sistema di remunerazione delle prestazioni di cui all'art. 8, comma 5, del d.lgs. n. 502 del 1992, entro un intervallo compreso tra il valore delle tariffe successivamente individuate dal d.m. 22 luglio 1998 ed una riduzione di tale valore non superiore al 20 per cento, le tariffe fissate dalla Regione con deliberazione del 28 ottobre 1997 si applicano solo a decorrere dal momento della adozione del relativo atto di determinazione, mentre per il periodo pregresso restano in vigore le tariffe determinate secondo il sistema delle convenzioni, precedente a quello dell'accreditamento.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 25 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)