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Sez. U, Ordinanza n. 15717 del 12/12/2001 (Rv. 551091 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Servizio sanitario nazionale - Strutture sanitarie private - Passaggio dal sistema del convenzionamento a quello dell'accreditamento - Scelta da parte dell'assistito della struttura sanitaria accreditata - Posizione di diritto soggettivo - Configurabilità - Conseguenze - Domanda intesa alla tutela del diritto di scelta - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fattispecie riferita a domanda sottratta "ratione temporis" alla nuova disciplina del riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi (art. 7 legge n. 205 del 2000).
Stato
decisa il 2001-12-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551091-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

A seguito della sostituzione, con il sistema dell'accreditamento, del previgente regime di convenzionamento con strutture private operanti nell'ambito del servizio sanitario nazionale, disposta dagli art. 1 legge 23 ottobre 1992 n. 421 e 8 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, è stato introdotto il principio - ribadito dall'art. 41, sesto comma, legge 23 dicembre 1994 n. 724 e dall'art. 2, ottavo comma, legge 28 dicembre 1995 n. 549, nonché dalla sentenza della Corte costituzionale n. 416 del 1995 - che, fermo restando che l'erogazione delle prestazioni è subordinata ad apposita prescrizione, è libera la scelta della struttura sanitaria accreditata cui rivolgersi, sicché il privato assistito, ottenuta la necessaria prescrizione, ha un vero e proprio diritto soggettivo alla libera scelta; ne consegue che la domanda dello stesso assistito intesa al riconoscimento e alla tutela di tale diritto è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario (fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ininfluente "ratione temporis" la nuova disciplina del riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi, dettata dall'art. 7 legge 21 luglio 2000, che ha sostanzialmente ripristinato la disciplina di cui all'art. 33 D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 80, dichiarata costituzionalmente illegittima, per eccesso di delega, con sent. n. 292 del 2000).

Riferimenti normativi: Legge 23/10/1992 num. 421 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 502 art. 8 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1994 num. 724 art. 41 com. 6, Legge 28/12/1995 num. 549 art. 2 com. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)