Sez. 2, Sentenza n. 5519 del 05/06/1998 (Rv. 516101 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Contratto simulato stipulato dal "de cuius" - Prova della simulazione da parte degli eredi - Erede successore universale ed erede in qualità di legittimario - Differenze - Rispettivi limiti alla prova della simulazione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
La prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi succeduti a titolo universale (che, versando nella stessa condizione del "de cuius", non possono legittimamente dirsi "terzi" rispetto al negozio), soggiace a tutte le limitazioni stabilite dalla legge (art. 1417 cod. civ.) per la prova della simulazione tra le parti, con conseguente esclusione di quella per testi, per presunzioni, ovvero a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte. Nessuna limitazione probatoria incontra, per converso, l'erede che agisca, in qualità di legittimario, per la tutela della propria quota di riserva (per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio), a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)