Sez. 3, Sentenza n. 6632 del 24/03/2006 (Rv. 588315 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Contratto simulato stipulato dal "de cuius" - Prova della simulazione da parte degli eredi - Erede successore universale ed erede in qualità di legittimario - Differenze - Rispettivi limiti alla prova della simulazione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
La prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (articolo 1417 cod. civ.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del "de cuius", non possono legittimamente dirsi "terzi" rispetto al negozio; deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte. Nessuna limitazione probatoria incontra, per converso, l'erede che agisca in qualità di legittimario, per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio, a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1417
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)