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Sez. 2 - , Sentenza n. 1361 del 19/01/2017 (Rv. 642468 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - TRA LE PARTI | Azione di simulazione, con richiesta di restituzione degli immobili fittiziamente alienati - Pronuncia d'ufficio di condanna al risarcimento per equivalente - Ultrapetizione – Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2017-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642468-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE (NOZIONE) - EFFETTI - TRA LE PARTI

Non incorre nella violazione dell'art. 112 c.p.c. il giudice che, a fronte della domanda di restituzione di beni oggetto di compravendita dissimulante una donazione, pronunci d'ufficio una condanna del convenuto al pagamento del loro valore, per il caso in cui essi siano già stati alienati, atteso che la reintegrazione per equivalente rappresenta un surrogato legale della reintegrazione in forma specifica, con la conseguenza che nella domanda diretta al trasferimento del bene può ritenersi implicita la richiesta volta all'acquisizione del suo equivalente pecuniario.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Civ. art. 2058, Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1414, Cod. Civ. art. 1415

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)