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Sez. 1, Sentenza n. 2444 del 28/09/1973 (Rv. 365850 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - PRESCRIZIONE - CAMBIALE PRESCRITTA - VALORE DI PROMESSA DI PAGAMENTO - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - APPLICABILITA - LIMITI SOGGETTIVI.*
Stato
decisa il 1973-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365850-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERO) - PRESCRIZIONE - CAMBIALE PRESCRITTA - VALORE DI PROMESSA DI PAGAMENTO - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - APPLICABILITA - LIMITI SOGGETTIVI.*

La promessa di pagamento, insita in una cambiale priva di valore cambiario per effetto della prescrizione, sussiste esclusivamente nei rapporti fra emittente e prenditore o fra girante ed il suo immediato giratario, onde solo nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'Onere probatorio di cui all'art 1988 cod civ. (nella specie, e stata esclusa l'applicabilita del principio di cui al citato art 1988 cod civ nei rapporti tra avallante ed avallato). (Conf 1452/72, mass n 358093).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 94, Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)