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Sez. 1, Sentenza n. 1452 del 15/05/1972 (Rv. 358093 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CAMBIALE PRESCRITTA - VALORE DI PROMESSA DI PAGAMENTO - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - LIMITI DI APPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1972-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358093-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - PROMESSE UNILATERALI - PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DEL DEBITO - CAMBIALE PRESCRITTA - VALORE DI PROMESSA DI PAGAMENTO - INVERSIONE DELL'ONERE DELLA PROVA - LIMITI DI APPLICABILITA.*

La promessa di pagamento, insita in una cambiale priva del valore cambiario per effetto di prescrizione, sussiste esclusivamente nei rapporti fra emittente e prenditore o fra il girante ed il suo immediato giratario, sicche soltanto nell'ambito di tali rapporti opera l'inversione dell'Onere probatorio di cui all'art 1988 cod civ. (Conf 1841'68, mass n 333780).*

Riferimenti normativi: Legge 14/12/1933 num. 1669 art. 94, Cod. Civ. art. 1988

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)