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Sez. 1, Sentenza n. 5838 del 16/05/1992 (Rv. 477242 - 01)

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Regime transitorio | Atto formato nel vigore della abrogata legge sulla imposta di registro - Atto - Registrazione - Termine - Scadenza antecedente alla nuova disciplina - Disciplina ex d.P.R. n. 634 del 1972 - Applicabilità - Rettifica in aumento del valore dichiarato - Supplemento di imposta dovuto - Natura - Liquidazione - Ufficio competente.
Stato
decisa il 1992-05-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477242-01

Tributi erariali indiretti (Riforma tributaria del 1972) - Imposta di registro - Regime transitorio

Nel caso in cui venga accertato un occultamento di prezzo (art. 74, secondo comma, n. 2 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634) in relazione ad atto formato nel vigore dell'abrogata legge sull'imposta di registro (R.D. 30 dicembre 1923 n. 3269), al rapporto tributario da definire è applicabile la disciplina del d.P.R. n. 634 del 1972, quando alla data della entrata in vigore di questo fosse già scaduto il termine stabilito dalla vecchia normativa per la registrazione dell'atto, e ciò in forza della norma transitoria di cui all'art. 77, secondo comma, d.P.R. n. 634 del 1972; ne consegue che al supplemento di imposta dovuto va riconosciuta natura di imposta complementare a norma dell'art. 40 stessa legge e che la liquidazione della stessa spetta inderogabilmente al medesimo ufficio che ha liquidato l'imposta principale.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 105, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 40, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 74 com. 2 n. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)