Sez. 5, Sentenza n. 15305 del 30/10/2002 (Rv. 558108 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Occultamento parziale di prezzo disciplinato della Legge sul Registro - Estensione anche ai fini INVIM - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE
La fattispecie dell'occultamento parziale di prezzo, comprendente tutte le ipotesi nelle quali - in sede di stipulazione degli atti di trasferimento o in occasione di denuncia fiscale - viene occultato - anche solo in parte - il corrispettivo convenuto, è dettata in materia di imposta di registro (art. 72 d.P.R. n. 131 del 1986 e art. 70 d.P.R. n. 634 del 1972) e non è estensibile in materia di applicazione dell'INVIM, atteso che - in tale ultima sede - opera l'istituto dell'incremento di valore che presenta caratteristiche difformi dall'<<occultazione di corrispettivo>>, propria della legge di registro.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 634 art. 70, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 72, DPR 26/10/1972 num. 643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)