Sez. 5, Sentenza n. 3550 del 12/03/2002 (Rv. 552998 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE | Proventi provenienti da attività illecita - Assoggettabilità ad imposizione - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - IN GENERE
Anche in tema di I.V.A., trova applicazione, il principio, posto dalla disposizione dell'art. 14, quarto comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (di per sè riferita alla disciplina delle imposte sui redditi), secondo il quale i proventi provenienti da attività illecita sono assoggettabili ad imposizione.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., Legge 24/12/1993 num. 537 art. 14 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)