Sez. 2, Sentenza n. 978 del 12/05/1962 (Rv. 251609 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO DEI CREDITORI - LEGITTIMAZIONE - MANCATA CONTESTAZIONE CON LA OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONTROVERSIA SULLA ESISTENZA DEL CREDITO IN SEDE DI DISTRIBUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO - IMPROPONIBILITA.*
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO DEI CREDITORI - LEGITTIMAZIONE - MANCATA CONTESTAZIONE CON LA OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - CONTROVERSIA SULLA ESISTENZA DEL CREDITO IN SEDE DI DISTRIBUZIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMAZIONE ALL'INTERVENTO - IMPROPONIBILITA.*
Proposto da un creditore (non munito di titolo esecutivo) intervento nel procedimento d'espropriazione, qualora ne il giudice dell'esecuzione abbia esaminato d'ufficio la legittimazione dell'interveniente con ordinanza, previa audizione degli altri interessati, ne il debitore abbia proposto opposizione ai sensi dell'art 617 cod proc civ, deducendo il difetto di certezza o liquidita del credito, la questione relativa ai requisiti di legittimazione dell'intervento non puo essere sollevata nel giudizio relativo alla sussistenza del credito sorto in Sede di distribuzione della somma ricavata dall'espropriazione (art 512 cod proc civ), ne d'ufficio ne dagli opponenti, perche siffatta questione, rientrando nel piu ristretto quadro dell'opposizione agli Atti esecutivi, deve considerarsi assorbita e superata da quella che investe il merito della pretesa e che va risolta indipendentemente da ogni considerazione sulla ritualita dell'intervento nell'esecuzione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 499 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)