Sez. 1, Sentenza n. 714 del 26/01/1987 (Rv. 450417 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - EFFETTI LIMITATI DELLA DECISIONE.*
ESECUZIONE FORZATA - INTERVENTO - IN GENERE - AMMISSIBILITÀ - OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI - EFFETTI LIMITATI DELLA DECISIONE.*
La questione relativa all'ammissibilità dell'intervento di un creditore nel processo esecutivo può essere sollevata attraverso un'opposizione agli Atti esecutivi, la cui decisione, non incidendo sul merito della pretesa fatta valere dall'intervento, viene emessa dal giudice dell'esecuzione con una pronuncia che ha un'efficacia limitata al provvedimento stesso, nel duplice senso della riproponibilità della domanda d'intervento se maturino in seguito le condizioni della sua ammissibilità e, rispettivamente, della successiva autonoma proponibilità, in Sede di distribuzione della somma ricavata, di ogni eventuale questione inerente all'esistenza ed all'ammontare del credito e dei diritti di prelazione, secondo la previsione dell'art. 512 cod. proc. civ.. (V 1235/64, mass n 301771; (V 978/62, mass n 251609).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 512, Cod. Proc. Civ. art. 525 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 563
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)