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Sez. 3, Ordinanza n. 29328 del 13/11/2024 (Rv. 672572-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Momento della percepibilità dell'ingiustizia del danno - Titolo di responsabilità - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2024-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672572-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

In tema di diritto al risarcimento del danno, la regola per la quale il termine di prescrizione decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza della ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e che va attribuito a taluno, non muta a seconda del titolo di responsabilità, se contrattuale o extracontrattuale, valendo anche in caso di responsabilità contrattuale.

Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)