Sez. 3, Ordinanza n. 22494 del 04/08/2025 (Rv. 676259-01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Dal verificarsi del danno - Danno conseguente ad accoglimento giudiziale di altrui pretesa - Decorrenza - Dall’emissione del provvedimento giudiziale suscettibile di esecuzione - Ragioni.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
La prescrizione del diritto al risarcimento del danno - da responsabilità contrattuale così come extracontrattuale - decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica, e quindi, ove esso
consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall'emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.
Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)