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Sez. 3, Ordinanza n. 22494 del 04/08/2025 (Rv. 676259-01)

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Dal verificarsi del danno - Danno conseguente ad accoglimento giudiziale di altrui pretesa - Decorrenza - Dall’emissione del provvedimento giudiziale suscettibile di esecuzione - Ragioni.
Stato
decisa il 2025-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676259-01

PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA

La prescrizione del diritto al risarcimento del danno - da responsabilità contrattuale così come extracontrattuale - decorre dal momento in cui il pregiudizio si verifica, e quindi, ove esso

consegua all'accoglimento giudiziale di una pretesa altrui, dall'emissione del provvedimento giudiziario suscettibile di essere posto in esecuzione e non dal suo passaggio in giudicato, perché è in tale momento che il danno, da meramente potenziale, diviene attuale.

Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)