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Sez. 3, Sentenza n. 19553 del 19/12/2003 (Rv. 569104 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Utilizzazione di un dipendente altrui per l'esecuzione di un determinato lavoro - Responsabilità ex art. 2049 cod. civ. - Incidenza sull'effettivo committente.
Stato
decisa il 2003-12-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569104-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE

Ove taluno si avvalga, per compiere un determinato lavoro, di persona normalmente alle dipendenze di altri, assumendone in proprio la direzione e la vigilanza, committente, ai fini della responsabilità ex art. 2049 cod. civ., deve essere considerato soltanto colui che ha fatto eseguire il lavoro.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)