Sez. 3, Sentenza n. 10034 del 09/10/1998 (Rv. 519587 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE | Utilizzazione di un dipendente altrui per l'esecuzione di un determinato lavoro - Responsabilità ex art. 2049 cod. civ. - Sussistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - PADRONI, COMMITTENTI E IMPRENDITORI - IN GENERE
La presunzione di responsabilità stabilità dall'art. 2049 cod. civ. postula l'esistenza di un incarico di esecuzione di opere che importi un vincolo di dipendenza vigilanza e sorveglianza, anche solo temporaneo, ed un collegamento, anche solo di occasionalità necessaria, fra tale incarico e colui che nell'interesse del committente lo esegue, anche se l'esecutore è persona normalmente alle dipendenze di altri.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2049
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)