Sez. 2, Sentenza n. 318 del 24/01/1985 (Rv. 438540 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONDUTTORE DEL FONDO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PROPRIETARIO - CONDIZIONI.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - IN GENERE - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - ATTIVITÀ SVOLTA DAL CONDUTTORE DEL FONDO - LEGITTIMAZIONE PASSIVA DEL PROPRIETARIO - CONDIZIONI.*
In tema di Azione personale di risarcimento del danno da immissioni (intollerabili) ai sensi dell'art. 844 cod. civ., va riconosciuta la legittimazione passiva del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse, ancorché queste derivino solo dalle particolari modalità di uso del fondo da parte del conduttore del medesimo, quando sussiste il nesso oggettivo di causalità e non di mera occasionalità tra la condotta del proprietario e l'evento dannoso, e risulti, altresì, che l'eccedenza delle immissioni, rispetto ai limiti legali, sia imputabile a sua colpa per avere concesso il fondo in locazione con la consapevolezza della destinazione dello stesso ad attività di per sè molesta ai vicini e per non avere adottato alcun provvedimento idoneo ad indurre il conduttore ad apportare le modifiche e gli adattamenti necessari per eliminare le immissioni intollerabili. (Conf 1833/76, mass n 380622).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)