Sez. 2, Sentenza n. 1833 del 21/05/1976 (Rv. 380622 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI - IMMISSIONE PER IL PARTICOLARE USO DEL FONDO DA PARTE DEL CONDUTTORE - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO - CONDIZIONI.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - IMMISSIONI - AZIONE CONTRO LE IMMISSIONI ILLECITE - RISARCIMENTO DEI DANNI - IMMISSIONE PER IL PARTICOLARE USO DEL FONDO DA PARTE DEL CONDUTTORE - RESPONSABILITA DEL PROPRIETARIO - CONDIZIONI.*
In ordine alla domanda con la quale il proprietario di un fondo agisca, ai sensi degli artt 844 e 2043 cod civ, per ottenere la cessazione di intollerabili immissioni ed il risarcimento dei conseguenti danni, va riconosciuta la legittimazione passiva del proprietario del fondo da cui provengono le immissioni stesse, ancorche queste ultime derivino solo dalle particolari modalita di uso del fondo da parte del conduttore del medesimo. Anche in tale ipotesi, infatti, e configurabile una responsabilita del proprietario, ove si deduca e risulti che l'eccedenza delle immissioni, rispetto ai limiti legali, sia imputabile a colpa e fatto del proprietario stesso, per aver concesso in locazione l'immobile con la consapevolezza di una sua destinazione ad attivita di per se molesta ai vicini (nella specie, deposito e lavorazione di rottami), e per nulla aver fatto per impedire al conduttore di provocare le intollerabili immissioni. (V 2711/69, mass nn 342397 e 342398).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 844 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)