Sez. 1, Sentenza n. 1631 del 25/02/1999 (Rv. 523614 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Cause - Rimozione - Termini - Successivamente agli scrutini ed alla pubblicazione dei risultati, ed entro la data della prima seduta del consiglio comunale - Conseguenze - Ricorso presentato antecedentemente da un elettore avverso la elezione del sindaco - Inammissibilità.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
Nel sistema di elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia adottato dalla legge 81/93 (secondo il cui art. 5 la proclamazione degli eletti avviene a conclusione delle operazioni di scrutinio da parte del presidente dell'ufficio elettorale centrale) continua a trovare applicazione, quanto alla materia della ineleggibilità e delle incompatibilità, la precedente normativa di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154 (incentrata sulla delibera di convalida del consiglio comunale), sicché le cause di incompatibilità (a differenza di quelle di ineleggibilità) possono essere rimosse nei modi e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 legge 154/81 citata, e, quindi, successivamente agli scrutini ed alla pubblicazione dei risultati della tornata elettorale, fino alla data della prima seduta del Consiglio comunale. Ne consegue la inammissibilità del ricorso proposto avverso la nomina a sindaco del soggetto eletto a tale carica antecedentemente alla delibera consiliare di convalida dell'elezione.
Riferimenti normativi: Legge 25/03/1993 num. 81 art. 5 com. 8 CORTE COST., Legge 26/04/1981 num. 154 art. 6 CORTE COST., Legge 26/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)