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Sez. 2, Sentenza n. 8271 del 13/09/1996 (Rv. 499587 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Per lite pendente con il comune ex art. 3 n. 4 legge n. 154 del 1981 - Rinunzia al giudizio - Termine ultimativo - Prima seduta del consiglio comunale ex art. 1 secondo comma legge n. 81 del 1993 - Rilevanza - Compimento delle formalità per la dichiarazione di estinzione del processo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-09-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/499587-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

Nel sistema di elezione diretta del sindaco e del presidente della provincia adottato dalla legge 25 marzo 1993 n. 81, in cui la proclamazione degli eletti a tali cariche avviene a conclusione delle operazioni di scrutinio da parte del presidente dell'ufficio elettorale centrale, continua a trovare applicazione nel silenzio della legge il principio secondo cui le cause di incompatibilità (a differenza di quelle di ineleggibilità) possono essere rimosse nei modi e nei termini di cui agli artt. 6 e 7 legge 23 aprile 1981 n. 154 e, quindi, successivamente agli scrutini ed alla pubblicazione dei risultati della tornata elettorale. Pertanto con riguardo alla causa di incompatibilità per lite pendente con il comune prevista dall'art. 3 n. 4 legge n. 154\81 citato, il momento ultimativo per la sua rimozione mediante la rinunzia al giudizio deve intendersi, anche nella nuova disciplina della elezione diretta del sindaco, quello della prima seduta del consiglio comunale indetta a norma dell'art.1 comma secondo bis legge n. 81\1993 cit. senza che rilevi, una volta che la rinuncia sia stata portata a conoscenza dell'Ente, il compimento delle formalità necessarie per la dichiarazione di estinzione del processo.

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1993 num. 81 art. 1, Legge 25/03/1993 num. 81 art. 5 CORTE COST., Legge 25/03/1993 num. 81 art. 34, Legge 15/10/1993 num. 415 art. 1, DPR 28/04/1993 num. 132, DPR 16/05/1960 num. 570 art. 72 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 2 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 3 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 6 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)