Sez. L, Sentenza n. 2268 del 03/04/1985 (Rv. 440158 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - DEL RICORSO PER CASSAZIONE E DEL RICORSO INCIDENTALE - OMESSA INDICAZIONE NELLA RELAZIONE DEL NOMINATIVO DEL PATROCINATORE DELLA PARTE ISTANTE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - RELAZIONE DI NOTIFICA - IN GENERE - DEL RICORSO PER CASSAZIONE E DEL RICORSO INCIDENTALE - OMESSA INDICAZIONE NELLA RELAZIONE DEL NOMINATIVO DEL PATROCINATORE DELLA PARTE ISTANTE - INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI.*
Non determina inammissibilità del ricorso per Cassazione - e correlativamente del ricorso incidentale - l'omessa indicazione nella relata di notifica del nominativo del patrocinatore della parte su istanza della quale l'ufficiale giudiziario abbia eseguito la notificazione ex art. 137 cod. proc. civ., se il nominativo del difensore si ricavi inequivocabilmente dall'intestazione dell'atto da notificare nonché dalla firma apposta in calce alla procura, trattandosi di una mera omissione materiale che non determina nullità di sorta, sussistendo nel complesso dell'atto notificato elementi univoci idonei ad identificare la parte ed il suo difensore, nel cui interesse ed ad istanza del quale la notifica è stata eseguita.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 137 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)