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Sez. T, Ordinanza n. 23187 del 14/07/2026 (Rv. 679505-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni tributarie - Notifica dell'atto di contestazione - Controdeduzioni del contribuente - Termine per l'irrogazione - Proroga annuale.
Stato
decisa il 2026-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679505-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni tributarie, nel caso in cui l'Amministrazione finanziaria abbia tempestivamente notificato l'atto di contestazione, la presentazione di successive controdeduzioni da parte del contribuente determina, ai sensi degli artt. 16 e 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, ratione temporis applicabili, la proroga di un anno, decorrente dalla data della loro presentazione, del termine di decadenza per la notificazione dell'atto di irrogazione delle sanzioni.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16 com. 7, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 20

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)