diritto.io

Sez. T, Ordinanza n. 3973 del 23/02/2026 (Rv. 678091-02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Procedimento di irrogazione sanzioni e di accertamento dei tributi - Autonomia - Conseguenze.
Stato
decisa il 2026-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678091-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni e quello di accertamento dei tributi sono autonomi e soggetti ad una disciplina del tutto differente e non sovrapponibile, tanto che il primo non postula la definitività del secondo, con la conseguenza che l'impugnazione dell'avviso di accertamento, non avendo carattere prodromico rispetto all'atto di contestazione delle sanzioni, non esime il contribuente dall'onere di impugnare quest'ultimo nel termine di decadenza previsto per legge e che la sospensione cautelare dell'esecuzione dell'avviso di accertamento, impugnato dinanzi al giudice tributario, non preclude l'iscrizione a ruolo delle sanzioni comminate da un atto di contestazione non tempestivamente impugnato.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 18, Decreto Legisl. 31/12/1997 num. 546 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)