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Sez. 1, Sentenza n. 2402 del 26/06/1976 (Rv. 381183 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CREDITO AMMESSO AL PASSIVO OGGETTO DI DELEGAZIONE CUMULATIVA PASSIVA - DEFINITIVA AMMISSIONE AL PASSIVO DI DETTO CREDITO - ESPERIBILITA DELLA REVOCATORIA - AMMISSIONE DEL CREDITO CONDIZIONATA AL MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL DELEGATO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1976-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381183-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - CREDITO AMMESSO AL PASSIVO OGGETTO DI DELEGAZIONE CUMULATIVA PASSIVA - DEFINITIVA AMMISSIONE AL PASSIVO DI DETTO CREDITO - ESPERIBILITA DELLA REVOCATORIA - AMMISSIONE DEL CREDITO CONDIZIONATA AL MANCATO PAGAMENTO DA PARTE DEL DELEGATO - IRRILEVANZA.*

Qualora il credito ammesso al passivo fallimentare sia stato oggetto, da parte del debitore poi fallito, di delegazione cumulativa passiva, la definitivita di detta ammissione non preclude la esperibilita dell'Azione revocatoria fallimentare avverso il negozio di delegazione. Quest'ultimo, infatti, produce una semplice modificazione soggettiva del rapporto obbligatorio, aggiungendo un nuovo debitore (delegato) al debitore originario (delegante), ma non costituisce in favore del creditore alcun diritto di prelazione, e, pertanto, non viene coinvolto dalla decisione relativa alla ammissione del credito al passivo, ancorche condizionata al mancato adempimento da parte del delegato. (V 345/69, mass nn 338346 e 338347).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1268, Cod. Civ. art. 1269, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 93, Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)