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Sez. 1, Sentenza n. 345 del 04/02/1969 (Rv. 338346 - 01)

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STATO PASSIVO - MANCATA IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE - LIMITI OGGETTIVI - AMMISSIONE AL PASSIVO DI UN CREDITO CONDIZIONATAMENTE AL MANCATO BUON FINE DELLA CESSIONE CONCLUSA PRO SOLVENDO PRIMA DEL FALLIMENTO DAL DEBITORE.*
Stato
decisa il 1969-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338346-01

FALLIMENTO - AMMISSIONE AL PASSIVO - DECRETO DI APPROVAZIONE DELLO STATO PASSIVO - MANCATA IMPUGNAZIONE - PRECLUSIONE - LIMITI OGGETTIVI - AMMISSIONE AL PASSIVO DI UN CREDITO CONDIZIONATAMENTE AL MANCATO BUON FINE DELLA CESSIONE CONCLUSA PRO SOLVENDO PRIMA DEL FALLIMENTO DAL DEBITORE.*

I limiti oggettivi della preclusione derivante dal decreto di approvazione dello stato passivo fallimentare, non impugnato, sono segnati analogamente a quanto accade in tema di cosa giudicata, dal decisum e dalle questioni che ne costituiscono il presupposto logico necessario. Pertanto, ammesso al passivo un credito condizionatamente al mancato buon fine della cessione di esso, stipulata pro solvendo, prima del fallimento, fra il debitore poi fallito ed il creditore che chiede di partecipare al concorso, il provvedimento del giudice delegato, in relazione al petitum costituito dalla richiesta di ammissione del credito, riguarda soltanto le condizioni di tale ammissione (l'esistenza del credito, il suo ammontare, la validita e l'efficacia del titolo da cui deriva, la sussistenza delle cause di prelazione) al fine della sua partecipazione al concorso, ma non anche l'autonomo negozio di cessione pro solvendo, preordinato all'Estinzione di esso. (V. 1338-66, massima n. 322661).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1267, Legge Falliment. art. 55 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 55 CORTE COST., Legge Falliment. art. 95, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 95, Legge Falliment. art. 96, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 96, Legge Falliment. art. 97, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 97

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)