Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18020 del 24/07/2013 (Rv. 628055 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Riproduzione fotografica (o similare) degli atti dei pregressi gradi con i documenti ivi prodotti - Giustapposizione con mere proposizioni di collegamento - Violazione del principio di autosufficienza - Conseguenze - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI
È inammissibile, per violazione del criterio dell'autosufficienza, il ricorso per cassazione confezionato in modo tale che siano riprodotti con procedimento fotografico (o similare) gli atti dei pregressi gradi e i documenti ivi prodotti, tra di loro giustapposti con mere proposizioni di collegamento. Detta modalità grafica, poichè equivale, nella sostanza, ad un rinvio puro e semplice agli atti di causa e viola il precetto dell'art. 366, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., secondo il quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non prospetti alcuna narrativa degli antefatti e della vicenda processuale, nè determini con precisione l'oggetto della originaria pretesa, così contravvenendo proprio alla finalità primaria della prescrizione di rito, che è quella di rendere agevole la comprensione della questione controversa, e dei profili di censura formulati, in immediato coordinamento con il contenuto della sentenza impugnata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)