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Sez. U, Ordinanza n. 19255 del 09/09/2010 (Rv. 614162 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI | Pedissequa trascrizione degli atti di causa - Ammissibilità - Esclusione - Conseguenze - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2010-09-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614162-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI

È inammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione nel quale l'esposizione sommaria dei fatti sia compiuta attraverso la integrale trascrizione degli atti del giudizio di merito. Tale modalità, infatti, equivale nella sostanza ad un mero rinvio agli atti di causa e viola, di conseguenza, il principio di autosufficienza del ricorso.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)