Sez. L - , Ordinanza n. 28134 del 05/11/2018 (Rv. 651494 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Prestazioni di invalidità civile - Documentazione relativa al requisito reddituale - Attivazione del potere officioso ex art. 437 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di prestazioni di invalidità civile, il giudice ha il potere-dovere, ex art. 437 c.p.c., di acquisire d'ufficio la documentazione relativa al requisito reddituale ove siano stati allegati, nell'atto introduttivo, i fatti costitutivi del diritto in contestazione e vi siano significative "piste probatorie" emergenti dagli atti di causa, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado.(Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, che aveva ritenuto di non dover acquisire d'ufficio la documentazione necessaria a valutare il requisito reddituale per l'anno 2010, benchè il ricorrente avesse depositato, nella fase di merito, la certificazione sostitutiva di atto notorio, quella dell'Agenzia delle entrate attestante l'impossibilità di certificare la situazione reddituale, per l'anno 2005, del ricorrente medesimo, nonchè altra ancora comprovante l'impossibilità di quest'ultimo di acquisire la certificazione reddituale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 421, Cod. Civ. art. 437, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)