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Sez. 3, Sentenza n. 6901 del 07/04/2015 (Rv. 635239 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno ambientale - Voci risarcitorie - Unicità del termine di prescrizione - Fondamento - Sentenza penale con condanna generica al risarcimento del danno - Azione di quantificazione - Prescrizione decennale - Decorrenza.
Stato
decisa il 2015-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635239-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

In tema di risarcimento del danno ambientale di cui all'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le spese per la rimessione in pristino, la bonifica dei terreni inquinati, nonché i danni derivanti dal deprezzamento o dall'impossibilità di utilizzazione o commercializzazione del bene stesso, costituiscono voci risarcitorie che, traendo fondamento dal medesimo illecito, sono assoggettate allo stesso termine di prescrizione. Ne consegue che, nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza penale, che contenga anche la condanna generica al risarcimento del danno ambientale, l'azione per la relativa quantificazione si prescrive, a norma dell'art. 2953 cod. civ., nel termine di dieci anni, decorrente dalla data in cui la sentenza stessa ora divenuta irrevocabile.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1986 num. 349 art. 18 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)