Sez. L - , Sentenza n. 430 del 10/01/2019 (Rv. 652223 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE | Risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo - Prescrizione - Termine quinquennale - Conversione nel termine decennale ex art. 2953 c.c. - Sentenza amministrativa - Condizioni - Fattispecie.
PRESCRIZIONE CIVILE - INTERRUZIONE - ATTI INTERRUTTIVI - CITAZIONE O DOMANDA GIUDIZIALE
L'azione di risarcimento del danno da atto amministrativo illegittimo è assoggettata non già al termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 2947 c.c., ma al termine decennale della "actio iudicati" ex art. 2953 c.c., decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza amministrativa che abbia riconosciuto l'illegittimità dell'atto, a condizione però che il danno sia direttamente riferibile a tale illegittimità, il che si verifica quando la lesione della posizione giuridica accertata dal giudice amministrativo costituisce l'oggetto della domanda risarcitoria. (Nella specie, la S.C. ha escluso che ricorresse tale condizione in un caso in cui il danno, lamentato dal pubblico impiegato e consistente nella perdita della pensione, dipendeva da sentenze a lui sfavorevoli della Corte dei conti e risultava dunque collegato solo in via indiretta ad un precedente provvedimento amministrativo di sospensione dal servizio, poi annullato dal giudice amministrativo perché illegittimo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2953, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)