Sez. 3, Sentenza n. 21806 del 18/04/2007 Ud. (dep. 05/06/2007) Rv. 236679 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Reato di apertura o esercizio abusivo di case o istituti di cura medico chirurgica - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Individuazione.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il reato di esercizio abusivo di attività ambulatoriale, di case od istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti (art.193 R.D. 27 luglio 1934, n. 1265) è un reato permanente nel quale la condotta antigiuridica permane sino a quando l'attività continui ad essere esercitata senza autorizzazione.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 27/07/1934 num. 1265 art. 193, Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)