Sez. 3, Sentenza n. 13168 del 23/02/2005 Ud. (dep. 12/04/2005) Rv. 231226 - 01
REATO - REATO PERMANENTE | Cessazione della permanenza - Necessaria indicazione della data di cessazione nel decreto di rinvio a giudizio - Prova della cessazione della permanenza in un momento diverso - Onere dell'accusa.
REATO - REATO PERMANENTE
Nei reati permanenti, la formulazione dell'imputazione segna in ogni caso il momento temporale ultimo della contestazione del reato, pertanto ogni slittamento del termine di cessazione della permanenza necessita di una formale contestazione integrativa da parte dell'accusa, indipendentemente dal fatto che nel capo di imputazione sia stata indicata la data di cessazione della permanenza o sia stata lasciata eventualmente aperta la relativa contestazione. (Fattispecie relativa al reato di esecuzione di opera edilizia in assenza di concessione).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 158, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)