Sez. L, Sentenza n. 1646 del 05/03/1983 (Rv. 426487 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - AZIONE DIRETTA A DENUNCIARE LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - NATURA - EFFETTI - APPLICABILITÀ CONSEGUENTE DELL'ART. 2126 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - AZIONE DIRETTA A DENUNCIARE LA VIOLAZIONE DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - NATURA - EFFETTI - APPLICABILITÀ CONSEGUENTE DELL'ART. 2126 COD. CIV. - ESCLUSIONE.*
L'Azione diretta a denunciare la violazione della legge 18 aprile 1962 n. 230 (disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato). Configura un'Azione di nullità parziale di un contratto che non si esaurisce, peraltro, nella dichiarazione di tale vizio, implicando anche la sostituzione del rapporto invalidamente costituito con altro rapporto già indicato dalla legge. Ne deriva che all'accertamento di detta nullità non consegue l'applicabilità dell'art. 2126 cod. civ., questa presupponendo l'insistenza di qualsiasi rapporto giuridicamente rilevante.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST., Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)