Sez. L, Sentenza n. 6568 del 18/03/2010 (Rv. 612478 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE | Riscatto dei periodi di lavoro prestato all'estero - Trattenuta operata dall'INPS nella misura della riserva matematica - Richiesta del pensionato di pagamento dei ratei arretrati - Compensazione tra le opposte pretese creditorie - Esclusione - Fondamento - Unicità del rapporto giuridico previdenziale - Conseguenza - Mancata tempestiva contestazione della congruità del "quantum" delle trattenute operate dall'INPS - Definitività.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - IN GENERE
In tema di riscatto ai fini assicurativi di un periodo lavorativo non assoggettato a contribuzione, non integra una eccezione di compensazione, con le conseguenti implicazioni in ordine agli oneri di tempestiva formulazione, l'eccezione sollevata dall'INPS in ordine al mancato versamento del capitale da parte del pensionato per costituire la riserva matematica - determinata ai sensi dell'art. 13 della legge n. 1338 del 1962 e dell'art. 51, secondo comma, della legge n. 153 del 1969 (relativa al lavoro subordinato prestato all'estero) -, proposta avverso la richiesta del pensionato medesimo di pagamento dei ratei arretrati della pensione di vecchiaia in regime internazionale, trovando origine, le trattenute effettuate dall'INPS nella misura della riserva matematica nel medesimo rapporto giuridico previdenziale. Ne consegue che l'INPS - ove con il ricorso introduttivo di primo grado non sia stata contestata la congruità, nel "quantum", dell'importo complessivo delle trattenute effettuate - non è tenuto a fornire la prova della correttezza del calcolo effettuato, né il giudice del merito, avvalendosi dei propri poteri officiosi, è tenuto a svolgere indagini al riguardo.
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 13 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 51 com. 2, Cod. Civ. art. 1241, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)